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La Risoluzione delle Agenzie delle Entrate n. 215/E del 12 agosto 2009( presente nella sezione download utili), si è allargato l’ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF del 55% per interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, alle vecchie costruzioni riscaldate da stufe e caminetti.
Quindi anche gli impianti formati da stufe economiche e caminetti, purchè di potenza nominale superiore a 15 kW potranno godere degli ecoincentivi.
Le agevolazioni riguarderanno anche le unità collabenti, cioè fabbricati pericolanti e di conseguenza non abitabili; tali immobili non sono produttivi quindi non pagano l’ICI.
Ricorderete l’articolo in cui parlavamo del cittadino che voleva ristrutturare il suo immobile fatiscente e che ha ottenuto gli eco-incentivi dallo stato.
Esclusi quindi da tali aiuti resteranno gli edifici di nuova costruzione che già in partenza devono rispondere a particolari requisiti.
Altro requisito essenziale per portarsi a casa il BONUS è che l’edificio sia già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante e di potenza nominale superiore a 15 kW.
Una vecchia casa, riscaldata da stufe e camini e scaldabagno, avente un impianto sufficiente a rispettare le aspettative della normativa, avrà diritto al contributo.
Infatti stufe, camini e scaldaacqua non sono solitamente accomunati al concetto tradizionale di impianto di riscaldamento. Ma l’Allegato A del D. Lgs 192/2005 stabilisce che se sono apparecchi fissi sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.
Bene quindi, finalmente una normativa che crea vantaggi per le nuove energie ma non trascura il recupero delle vecchie unità.
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